Resta confermata l’illiceità dell’incarico destinato all’espletamento di compiti rientranti nelle ordinarie competenze degli uffici

Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 222 del 16 maggio 2022

Per quanto riguarda l’incarico in favore dello studio associato di commercialisti, che ha comportato la spesa complessiva di euro 32.147,35 (relativa, cioè, all’intero periodo 2012-2017), esso risulta conferito in palese violazione del divieto per la P.A. di ricorrere ad incarichi esterni a fronte di situazioni non rivestenti carattere d’eccezionalità, non eccedenti le normali competenze del personale interno e, come tali, fronteggiabili con il medesimo personale. 

Il predetto incarico ha avuto, infatti, ad oggetto attività ordinarie (attinenti essenzialmente alla formazione del bilancio ed alla gestione del personale), siccome concernenti la “tenuta contabilità”, la “assistenza redazione Bilancio di previsione e Redazione Bilancio consuntivo”, la “elaborazione mensile buste paga, documenti connessi, trascrizione presenze, modelli F24, dichiarazioni mens., mod. 770, calcolo TFR”, nonché gli “adempimenti IRES, IRAP, IVA, Modello Unico Enti” (cfr. pag. 3 della determina n. 23/2017 di affidamento diretto dell’incarico). Trattasi di un oggetto che, pur nella sua evidente ampiezza, fa indiscutibile riferimento ad attività ordinarie, come tali non suscettibili di affidamento all’esterno.

Resta quindi confermata l’illiceità del medesimo incarico, siccome destinato all’espletamento di compiti e mansioni rientranti nelle ordinarie competenze dell’Ente conferente.

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