Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 222 del 16 maggio 2022
Per quanto riguarda l’incarico in favore dello studio associato di commercialisti, che ha comportato la spesa complessiva di euro 32.147,35 (relativa, cioè, all’intero periodo 2012-2017), esso risulta conferito in palese violazione del divieto per la P.A. di ricorrere ad incarichi esterni a fronte di situazioni non rivestenti carattere d’eccezionalità, non eccedenti le normali competenze del personale interno e, come tali, fronteggiabili con il medesimo personale.
In riferimento ad analoghi incarichi nelle gestioni precedenti, si aggiunga che il mero conformarsi a precedenti comportamenti illegittimi tenuti da altri soggetti (addirittura anche se integranti prassi amministrative), non scrimina, nemmeno sotto il profilo del difetto dell’elemento psicologico, il comportamento dell’agente pubblico, sul quale incombe, anzi, l’obbligo di modificare e disapplicare tali prassi, se non conformi a legge (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d’Appello, 7 settembre 2021, n. 322; id., Sez. I d’Appello, 13 novembre 2017, n. 477, richiamante Sez. II n. 144/2015 e n. 177/2006).