Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 72/2022/QMIG
Il comma 14 dell’art. 3 della legge n. 56/2019, pur essendo stato inciso dalla modifica legislativa, è rimasto distinto dal disposto dell’art. 13, segno questo dell’autonomia della disposizione.
L’ambito di applicazione della disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione; trattandosi, quindi, di una deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, la stessa dovrà trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni cui si applica il relativo principio oggetto di deroga e, dunque, anche nei confronti degli enti locali.
Ne discende, pertanto, che, ad avviso del Collegio, il comma 14 dell’art. 3 della legge n. 56/2019 – nell’introdurre una deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 – reca una disciplina autonoma rispetto a quanto statuito nel precedente comma 13, con la conseguenza che, per le ragioni sopra esposte, trova applicazione anche per gli enti locali.
Conseguentemente, l’esigenza di una decisione nomofilattica, al fine di stabilire sul piano soggettivo l’esatta latitudine dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, dovuta alle considerazioni che precedono, induce questa Sezione a sottoporre la questione all’esame del Presidente della Corte dei conti, affinché valuti l’eventuale deferimento alla Sezione delle autonomie, ovvero alle Sezioni Riunite in sede di controllo.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sospende la pronuncia nel merito e, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motivazionale e della rilevanza sistematica della questione, delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale: “se – ai sensi dell’ art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 – sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione”.