Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 37 del 17 maggio 2022
Nel corso del 2015, i convenuti avevano adottato delle delibere con cui era stata sostanzialmente approvata una sanatoria in relazione a oltre trecento verbali di contestazione per violazioni delle prescrizioni a tutela sanitaria (aventi particolare riguardo a gravi irregolarità nella tenuta dei registri degli equidi e nei doverosi controlli annuali sull’anemia infettiva equina). Infatti era stata riscontrata una diffusa violazione non solo dell’art. 9 ell’Ordinanza del Ministero della salute del 18 dicembre 2007, ma anche dell’art. 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
Tale condotta ha, dunque, determinato un danno da mancato introito delle sanzioni amministrative da imputarsi solidalmente in toto ai tre convenuti (in ragione del dolo) o, in subordine, pro quota (ove si ritenga che l’imputazione sia colposa).
Il provvedimento in autotutela, si rivela illegittimo per una serie di ragioni, cosa che denota una colpa gravissima dei convenuti, la cui azione ha impedito non soltanto l’introito di somme di denaro (il danno erariale contestato correttamente da parte requirente). Come ha correttamente evidenziato la Procura regionale, con il provvedimento in autotutela sono state revocate molte ordinanze-ingiunzione divenute inoppugnabili per decorso dei termini e, inoltre, sono stati archiviati e non conclusi procedimenti sanzionatori legittimamente incardinati dal Corpo forestale dello Stato.
Trattasi, infatti, di un vero e proprio atto arbitrario fondato su una motivazione del tutto pretestuosa, atteso che, contrariamente a quanto evidenziato dai convenuti, il quadro normativo di riferimento non era affatto oscuro ed incerto, né l’esistenza di qualche precedente del giudice di pace avrebbe potuto compromettere la completa definizione di un’azione amministrativa La gravità della colpa, la chiarezza del quadro normativo, la condotta amministrativa ostruzionistica nei confronti del Corpo forestale dello Stato, sono circostanze obiettive che non consentono l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito invocato dai convenuti. Il danno contestato dalla Procura regionale (€ 1.787.568,05) deve essere imputato, in parti eguali, ai tre convenuti che hanno formulato la proposta e sottoscritto la delibera in autotutela n. 34 del 21 gennaio 2015.