Decreto MEF, 11 marzo 2022 n. 55, in GURI n. 121 del 25 maggio 2022
E’ stato approvato il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita’ effettiva di imprese dotate di personalita’ giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Il decreto, al fine di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, detta disposizioni, da attuarsi con modalita’ esclusivamente telematiche:
a) in materia di comunicazione all’ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita effettiva di imprese dotate di personalita’ giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nellasezione speciale del registro delle imprese;
b) in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorita’, dei soggetti obbligati, del pubblico e di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi;
c) per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorita’;
d) per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.
Gli amministratori delle imprese dotate di personalita’ giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui e’ attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarita’ effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all’articolo 11, comma 3, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che attesta l’operativita’ del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarita’ effettiva. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma.