Durante la pandemia si sono moltiplicate, le iniziative di formazione a distanza (FAD).
I documenti di prassi in materia di formazione sono stati tanti negli anni, ma con la FAD si sono inserite delle variabili che possono variare il trattamento fiscale applicabile, in particolar modo riguardante la sede da cui viene erogato il corso e/o la docenza.
Quindi esporremo gli ultimi pareri resi dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo anno circa.
Esamineremo quindi:
- trattamento IRPEF per i relatori che sono all’estero;
- aliquota IVA per docenza resa nell’ambito di corsi accreditati;
- aliquota IVA di corsi resi da soggetti accreditati in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza
- aliquota IVA per corsi FAD resi da soggetti accreditati
Anticipo che, in sintesi, si possono trarre i seguenti principi:
- la prestazione di docenza resa da un soggetto residente all’estero mediante un collegamento dall’estero per un corso erogato in Italia, non è soggetto alle norme fiscali italiane;
- l’attività di docenza resa nell’ambito di corsi “accreditati” non è esente da IVA;
- l’esenzione IVA ai corsi si applica solo se la sede di erogazione del corso rientra nell’ambito territoriale dell’accreditamento;
- l’esenzione IVA si applica ai corsi FAD se l’erogazione del corso avviene da una sede ricompresa nell’ambito territoriale di accreditamento
Trattamento IRPEF per i relatori che sono all’estero.
Risposta a interpello n. 266 del 17/05/2022
Con la risposta a interpello n. 266 del 17/05/2022 l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento IRPEF di un compenso di un relatore all’estero.
E’ noto che il compenso per una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto non residente deve essere assoggettata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30 percento applicata dal sostituto d’imposta, se svolta sul territorio dello Stato. Fino ad oggi per i relatori non residenti era soddisfatto il requisito territoriale, poichè l’attività formativa era svolta nella stragrande maggioranza dei casi in Italia.
Nel caso della FAD, invece, può anche verificarsi il caso, non raro, che il relatore rimanga all’estero e si colleghi dall’estero. In questo caso, anche se il corso è erogato in Italia a favore di soggetti italiani, la prestazione del docente/relatore si considera effettuata all’estero da soggetto non residente e quindi sotto nessun aspetto soggetta alle norme italiane. Quindi, ha concluso l’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la ritenuta sui compensi/corrispettivi erogati ai relatori non residenti, sia titolari che non di partita IVA, debba essere applicata solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano.
Aliquota IVA per docenza resa nell’ambito di corsi accreditati
Risposta a interpello n. 457 del 07/07/2021
La fattispecie concreta riguarda l’attività di docenza resa da singoli relatori persone fisiche liberi professionisti, titolari di partita Iva, che svolgano l’attività formativa nell’ambito di corsi organizzati da Ordini territoriali, operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, che integrano i requisiti di “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”, o come ha sottolineato la Corte di Giustizia UE (cfr. Corte di Giustizia UE sentenza 28 novembre 2013, Causa C-319/12, punto 35), di enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro. L’esenzione si applica solo ai corsi resi da soggetti “accreditati”, quindi, per esempio, gli Ordini professionali accreditati per la formazione continua dei professionisti, gli enti del SSN accreditati per l’ECM, ecc…
In tal caso, però, ha sottolineato l’Agenzia, che si configurano le prestazioni dei docenti come redditi di lavoro autonomo rientranti nell’art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972. Infatti le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell’ente organizzatore del corso devono essere assoggettate ad IVA nella misura ordinaria, nel caso in cui i relatori siano dotati di partita IVA in quanto professionisti, per cui l’attività di docenza viene attratta nella sfera dell’attività professionale esercitata (cfr. in tal senso, anche Circolare n. 58/E del 18 giugno 2001), oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l’attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell’articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Aliquota IVA per corsi resi da soggetti accreditati in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza
Risposta a interpello n. 85 del 4/02/2021
Nella fattispecie concreta l’Istante applica alle prestazioni dallo stesso effettuate nei confronti dei partecipanti ai corsi in esame, in quanto soggetto accreditato nella Regione di appartenenza, l’esenzione ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per effetto dei positivi sviluppi delle attività di formazione professionale e per effetto del crescente numero di partecipanti ai corsi svolti nella sede di X, la Società riferisce di aver costituito, in un’altra regione, una sede operativa dove vengono svolte, con le stesse modalità e con lo stesso corpo docente, le medesime attività di formazione professionale svolte nella sede di X. ALFA chiede se sia possibile applicare l’esenzione ai fini IVA alle menzionate attività, qualora le stesse siano svolte in una regione differente da quella che ha concesso l’accreditamento.
Ciò premesso, non si ritiene possibile estendere l’esenzione in esame alle attività formative svolte da ALFA al di fuori dell’ambito territoriale della Regione BETA
Aliquota IVA per corsi FAD resi da soggetti accreditati
Risposta a interpello n. 25 del 14/01/2022
ALFA (di seguito, “Società” o “Istante”) rappresenta di svolgere prestazioni didattiche e formative per le quali è accreditato nella Regione X.
L’Istante chiarisce che le prestazioni formative svolte possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa di Y, che mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione X.
L’Agenzia ha ritenuto che dal momento che la sede operativa da cui sono rese le menzionate prestazioni didattiche è localizzata nella Regione X, che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi alla Società, appare rispettato, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA, il collegamento tra l’erogazione delle attività di formazione e la regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.