Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022
Da più parti sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, e come vada interpretato l’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui «In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000». In particolare, è stato chiesto di chiarire, come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione», ovvero se occorra fare riferimento i) al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; ii) al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; iii) alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; iv) ad altro.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto che la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997