Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 500 del 27 maggio 2022 e sentenza n. 453 del 18 maggio 2022
Con ricorso ad istanza di parte ex art. 172 del codice della giustizia contabile, la sig.ra X, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Y, quale gestore della struttura ricettiva denominata …., avversa il provvedimento n. 4 del 10.12.2021, recante la «intimazione esecutiva per mancato riversamento imposta di soggiorno 2016, costituzione in mora ex art. 1219 c.c.» che il Comune ha notificato, con p.e.c. del 28.12.2021.
In via del tutto pregiudiziale occorre verificare la giurisdizione di questo Giudice in materia.
Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire e dare continuità richiamandone i contenuti motivazionali anche a disposizioni di attuazione del Codice di giustizia contabile – al precedente di questa Sezione di cui alla recente sentenza n. 453 del 18 maggio 2022, pronunciata in un caso del tutto analogo e sovrapponibile a quello odierno, con cui è stata declinata la giurisdizione a favore del giudice tributario.
Come affermato in detta pronuncia, assume rilevanza ed invero, deve considerarsi preliminarmente che:
i) il petitum sostanziale, azionato dal ricorrente, alla cui stregua va determinata la giurisdizione (Cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 1139/2007) ha natura impugnatoria e consiste nella richiesta di annullamento del provvedimento n. 4 del 10.12.2021 concernente intimazione esecutiva per mancato versamento dell’imposta di soggiorno anno 2016 adottata dal Comune di Cefalù nei confronti del ricorrente quale gestore della struttura ricettiva;
ii) relativamente al mezzo utilizzato dalla parte, ossia il giudizio a istanza di parte, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, va precisato che con la previsione di “altri giudizi ad istanza di parte” il legislatore ha introdotto una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l’unico limite che si verta in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei (Cfr. Cass., SS.UU., n. 22810/2020 che richiama SS.UU. n. 5463/2009);
iii) pertanto, la questione da dirimere è se il petitum sostanziale dell’odierno giudizio rientri nella materia della contabilità pubblica e, quindi, possa essere oggetto di un giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c.
Ebbene, anche nel caso di specie, la qualifica di agente contabile dell’istante non viene in rilievo ai fini della definizione del giudizio, poiché non è in contestazione il rapporto contabile di dare-avere che scaturisce dal maneggio di danaro pubblico dell’agente contabile per conto dell’amministrazione comunale e il risultato finale di tali rapporti (Cass. Sez. Unite, Ord. 24/07/2018, n. 19654) ma, piuttosto, la fondatezza della pretesa impositiva del Comune cristallizzata nell’atto impoesattivo avversato, nonché l’eventuale qualificazione del destinatario dello stesso come responsabile d’imposta.
A tal riguardo, il Comune, data la mancata emanazione del regolamento di cui al primo comma, ha adottato un proprio regolamento il cui art. 8, nella formulazione ritenuta applicabile ratione temporis, al terzo comma stabiliva che ai fini dell’accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni inerenti alla disciplina degli avvisi di accertamento.
Ebbene, dal raffronto tra il contenuto dell’atto avversato e la previsione di cui al citato comma 792, può senza dubbio addivenirsi alla conclusione che l’atto di intimazione esecutiva n. 4 del 10.12.2021 costituisce invero un avviso di accertamento esecutivo la cui impugnazione rientra ormai pacificamente nella giurisdizione tributaria.
Quindi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando: – dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte ed afferma la giurisdizione del Giudice tributario.