Consiglio di Stato, sentenza n. 3844 del 17 maggio 2022
In attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sul blocco pignoramenti delle aziende sanitarie della Calabria, la cui udienza è calendarizzata per il 18 ottobre, si riporta la posizione in materia del Consiglio di Stato
L’oggetto della controversia riguarda la esecuzione di un giudicato che ha accertato, in capo alla Casa di Cura X, un diritto di credito per prestazioni sanitarie erogate a carico del sistema sanitario regionale per la Calabria.
Il TAR in primo grado ha disapplicato l’articolo 16 septies, comma 2, lett. g), del decreto legge n. 146 del 2021, il quale ha previsto il blocco dei pignoramenti fino al 31 dicembre 2025.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’appello dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è fondato.
Osserva, in proposito, il Collegio che la ragion d’essere della richiamata previsione normativa in contestazione è quella di consentire, anzitutto, la esatta determinazione del debito pregresso della sanità calabrese, così da rendere possibile, anche mediante il previsto impiego di una task force di personale specializzato, il pagamento dei debiti scaduti secondo l’ordine cronologico ed autorizzando, nelle more, il blocco di tutte le procedure esecutive in corso sino al 31 dicembre 2025 e, dunque, anche della proponibilità dei giudizi d’ottemperanza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 1998, sul principio per il quale il divieto di proporre azioni esecutive riguarda anche i ricorsi d’ottemperanza).
La riprova della fondatezza di quanto suesposto, che esprime principi rispetto ai quali è da tempo ferma la giurisprudenza del Giudice amministrativo a tutela dei principi in tema del delicato equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e di riconoscimento dei diritti individuali, si rinviene del resto proprio nel disposto dell’art. 16 septies, n. 2, lett. g).
Il legislatore, invero, proprio al precipuo fine di consentire una quantificazione del debito pregresso della sanità calabrese con il conseguente pagamento di quelli scaduti, ha introdotto disposizioni normative eccezionali, essenzialmente finalizzate a superare il commissariamento valorizzando -in particolar modo- il delicato e peculiare settore del credito sanitario.
La previsione normativa, quindi, riguardante la predisposizione di personale altamente specializzato, nonché il temporaneo blocco di tutte le procedure esecutive in tale peculiare settore, rappresentano indubbiamente ragionevoli ed ineludibili rimedi per salvaguardare l’interesse collettivo al mantenimento dei servizi sanitari.
Del resto, la tutela dei creditori non può ritenersi ingiustificatamente sacrificata là dove la normativa in questione ha preveduto, da un lato, uno stanziamento di una posta economica, espressamente destinata a soddisfare i creditori e, dall’altro, al richiamato impegno, per vero serio, degli organi pubblici i quali, mediante l’accantonamento delle somme necessarie alla conclusione dell’avviato procedimento, assegnerà loro, entro i termini stabiliti, il pagamento dei debiti pregressi, dopo che sarà quantificata l’entità di detto debito pregresso.