Consiglio di Stato, parere numero 00916 del 31 maggio 2022
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto l’avviso del Consiglio di Stato sull’esatto ambito di applicazione della disciplina in materia di “tetto retributivo” recata dall’art. 3, commi 43-53, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che ha disposto limiti alle retribuzioni e agli emolumenti a carico delle P.A., società partecipate e loro controllate e collegate. Più in particolare, si pone il problema di interpretare la portata della disciplina recata dalla Legge finanziaria per il 2008 nei confronti delle amministrazioni regionali e locali, considerato che la disposizione non reca esplicite indicazioni in proposito.
Osserva la Sezione che il dubbio prospettato nella richiesta di parere circa l’applicabilità alle autonomie territoriali della previsione del limite retributivo (di cui un unico soggetto fosse destinatario a carico delle finanze pubbliche) al fine di preservare il buon andamento della finanza pubblica, risulta effettivamente superato e sciolto dai successivi interventi legislativi.
L’art. 23 bis del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge n. 2014/2011, che ha stabilito il tetto retributivo, nel combinato disposto con l’art. 1, commi 471, 472, 473, 474, 475 e 489 della L. n. 147 del 2013, dell’art. 13 del D.L. n. 66 del 2013, convertito in L. n. 89 del 2014, chiaramente si applica, a decorrere al 1° gennaio 2014, a “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti” (così il comma 471 della l. 147 del 2013).
Tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 sono ricompresi regioni ed enti locali.
Il comma 475 della L. n. 147/2013 impone alle regioni di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui sopra, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, qualificandolo come adempimento necessario ai sensi dell’art. 2 del D.L. 10.12.2012, n. 174, convertito in l. 7.12.2012, n. 214.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, poi, per il personale di cui all’art. 13, comma 1, del d.l. 66/2014, il limite retributivo è rideterminato in relazione agli incrementi medi conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall’ISTAT (art. 1, comma 68 l. 30.12.2021, n. 234 – bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale triennio ‘22-‘24).
Si conferma così la vigenza del tetto retributivo per tutto il personale indicato dalla l. 147/2013.
Sul punto della estensione del tetto retributivo anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che “la portata precettiva del c.d. “tetto” concerne l’intero comparto pubblico appartenente alla vasta categoria delle Amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT. Ad esserne esclusi sono solo incarichi conferiti con contratto a tempo determinato, in via eccezionale e derogatoria ex art. 1, comma 489, della l. 147/2013” (Tar Lazio Roma, sez. II, 25/11/2020, n.12582 e n. 3913 del 2020).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 2015, aveva, peraltro, chiarito la non irragionevolezza della scelta del Legislatore di imporre il limite retributivo con valenza generale suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi (testualmente: “dello Stato e delle autonomie territoriali”), stante la finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa perseguita in presenza di risorse limitate.
Con sentenza n. 124 del 2017, la Corte ha anche dichiarato legittima la previsione di cui all’art. 13, comma 3, del D. L. 66/2014 di imporre alle regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento annuo omnicomprensivo già introdotto per il personale statale nel contesto dell’ampio intervento di revisione della spesa pubblica e stabilizzazione della finanza pubblica complessiva, oltre che di razionalizzazione e trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali dello Stato e delle autonomie territoriali.