Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 17441 del 30 maggio 2022
Ritiene questa Corte di legittimità non sperimentabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata che possa condurre, nella specie, al riconoscimento del diritto all’indennizzo muovendo da quei principi che hanno indotto la Corte Costituzionale a dichiarare I’illegittimita costituzionale della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva la tutela indennitaria a seguito di menomazioni permanenti derivanti da altre vaccinazioni: invero, le precedenti pronunce di incostituzionalita, dianzi richiamate, vaccinazioni e profilassi e non se ne può estendere pena la sostanziale disapplicazione, ope iudicis, si riferiscono a peculiari la portata al caso di specie, della disposizione scrutinata. I| tenore testuale del dettato normativo – inequivocabilmente riferito alle «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita sanitaria italiana» – e l’impossibilita di interpretare le mere raccomandazioni delle autorita sanitarie preposte in guisa di atti amministrativi preordinati alla sostanziale imposizione d’un obbligo vaccinale, non consentono la risoluzione della controversia per il tramite dell’interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati.