L’agente contabile non può coincidere con chi attesta la regolarità del conto, nemmeno se è l’unico impiegato del Comune

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 188 del 31 maggio 2022

Il conto che è stato sottoposto all’esame della Sezione riporta la sottoscrizione dall’agente e il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell’Ente, coincidente con l’agente medesimo, circostanza che ne preclude l’esame, in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte.

Il Collegio infatti presta la propria adesione a tale orientamento (cfr. Sez. Veneto n.62/2012) secondo cui, “con riferimento alla sottoscrizione del conto, si esclude che possa “ammettersi coincidenza nella sottoscrizione e nella attestazione di regolarità del conto”, evidenziando la necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti” (Sez. Sicilia, n. 197/2020). L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente: “è convinzione di questa Corte che il “visto” sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato.

Ne deriva che, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.” (sez. Piemonte n. 10/08; cfr., ex multis, anche Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/16; Sez. Umbria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 217/2017; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 197/20); 

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