In materia previdenziale la prescrizione tiene conto di eventuali differimenti dei termini di pagamento

Corte di Cassazione, sentenza n 18766 del 10 giugno 2022


In base al consolidato orientamento di questa Corte, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.”(Così Cass. n. 10273 del 2021).

Nella fattispecie in esame, considerato il differimento dei termini per il pagamento dei contributi 2009, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, dal 30 giugno 2010 al 7 luglio 2010, alla comunicazione dell’avviso di addebito alla professionista, avvenuta in data 30.06.2015, il diritto dell’Inps all’adempimento dell’obbligo contributivo non si era estinto, non essendo ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione

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