La Sezione, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, ha esaminato un atto di consulenza affidato dall’A. ad esterni e, nel contempo, ha analizzato il regolamento della Provincia per il conferimento di incarichi a soggetti estranei (ai sensi art. 3, commi 56 e 57, l. n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del d.l. n. 25 giugno 2008, n. 112).
Ha evidenziato che non è considerato legittimo procedere all’affidamento diretto neppure in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti
In particolare, la Sezione ha rilevato:
– la mancata dimostrazione documentale del previo accertamento, da parte dell’Ente, dell’impossibilità di utilizzare risorse interne per le prestazioni oggetto dell’incarico di consulenza; detto accertamento rappresenta un prius logico necessario nel percorso discrezionale-valutativo dell’A. e non può essere integrato mediante attestazioni postume o motivazioni assunte per relationem;
– profili del testo regolamentare che devono essere emendati: in particolare, la presenza di disposizioni che escludono l’adozione di una procedura comparativa generalizzata, in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.
La Sezione ha richiamato l’Ente ad uniformarsi alla disciplina della materia ed agli orientamenti della giurisprudenza contabile.