Incarichi di formazione ai pensionati: la questione alle Sezioni Riunite?

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione n 94/2022/QMIG del 17 giugno 2022

[La Sezione delle Autonomie ha dichiarato ammissibile il quesito (SEZAUT/14/2022/QMIG). Per la risposta al quesito cfr https://iusmanagement.org/2022/08/03/e-vietato-conferire-anche-gli-incarichi-di-collaborazione-ai-pensionati/)

Ha chiesto un Comune se possa essere conferito tale incarico retribuito ad un ex responsabile del servizio finanziario in quiescenza, per supportare l’ente e per svolgere attività di formazione operativa per il personale, fermo restando che lo stesso non potrebbe svolgere attività di responsabile del settore, neppure dei singoli procedimenti.


La Corte, sulla questione dell’ammissibilità oggettiva del parere proposto, riscontrato che, nella normativa della quale si chiede l’interpretazione, lo scopo di contenimento della spesa (pure sussistente) può legittimamente affiancarsi (seppure in
modo secondario) a quello della politica occupazionale, occorre verificare se, proprio in relazione alla sussistenza della presenza di siffatta finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa, possa comunque essere esercitata la funzione consultiva di questa Corte. Pertanto, alla luce del contrasto giurisprudenziale, è opportuno rimettere la questione di massima al Presidente della
Corte dei conti per le determinazioni di competenza.

La Sezione ha quindi sospeso la decisione sul parere richiesto dal comune per sottoporre alle determinazioni del Presidente della Corte dei conti la seguente questione di massima: “se l’art. 5, comma 9^ del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 possa essere interpretato nel senso che sia possibile retribuire, con contratto di lavoro autonomo, un funzionario in quiescenza (precedentemente in servizio presso l’ente locale) per supportare lo stesso ente e per svolgere attività di formazione operativa del relativo personale, fermo restando che lo stesso non potrebbe svolgere attività di responsabile del settore, neppure dei singoli procedimenti.

La pronuncia e il quesito non sembrano però tenere conto della posizione e delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Infatti la Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione al paragrafo n. 5, rubricato “Incarichi consentiti”, recita che “Tutte le ipotesi di incarico o collaborazione non rientranti nelle categorie finora elencate sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame”, e, continuando, recita che “Sono poi ammessi gli incarichi di docenza. Peraltro, per evitare che il conferimento di un simile incarico consenta di aggirare i divieti esaminati, è necessario che si tratti di reali incarichi di docenza, in cui l’impegno didattico sia definito con precisione e il compenso sia commisurato all’attività didattica effettivamente svolta dal singolo destinatario dell’incarico”.

Tale disposizione è stata poi confermata dalla Circolare n. 4 del 2015 del medesimo Ministro. Tale indirizzo non è stato poi smentito dai plurimi pronunciamenti in materia delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez. Puglia deliberazione n. 193/2014 e 204/2014, sez. Marche n. 181/2015, sez. Lombardia n. 425/2019, n. 180/2018 e n. 148/2017, sez. Piemonte n. 66/2018).

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