Le spese legali sono rimborsabili se la condotta addebitata non è stata in contrasto con la volontà dell’ente

TAR Lazio sentenza n. 8269 del 21 giugno 2022

Per consolidata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, il diritto al rimborso, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute dal dipendente per la propria difesa in giudizio presuppone che non vi sia un conflitto d’interesse con il datore di lavoro, essendo necessario che la condotta addebitata non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell’ente pubblico, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall’esito del giudizio penale (ius receptum: Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2019 n. 3026; sez. lav., 6 luglio 2018 n. 17874; sez. lav., 3 febbraio 2014 n. 2297; sez. lav., 30 novembre 2011 n. 25379; sez. lav., 10 marzo 2011 n. 5718; Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1816; sez. IV, 26 febbraio 2013 n. 1190; TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 aprile 2019 n. 350). In altri termini, la connessione tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va valutata sulla base del rapporto di immedesimazione organica, per il quale il dipendente agisce in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza e per il perseguimento di fini propri della medesima Amministrazione; ne consegue che la connessione è interrotta quando la condotta addebitata, pur posta in essere durante il servizio, non sia finalizzata all’espletamento del servizio medesimo, ma sia realizzata per meri interessi personali non riconducibili a quello pubblico.

Nel caso di specie, gli illeciti di cui è stato accusato il ricorrente riguardano condotte che – come concordemente ritenuto dal Comando Legione Carabinieri, dall’Avvocatura dello Stato e, sulla scorta del parere negativo di quest’ultima, dal Ministero nel decreto di rigetto impugnato – non possono ritenersi compiute nell’esercizio di un dovere istituzionale attribuito per competenza al dipendente, prima imputato e poi assolto, ma che appaiono più propriamente ascrivibili a rapporti relazionali privati del ricorrente estranei al servizio ancorché intrattenuti in occasione di esso, ma non in funzione strumentale all’espletamento del medesimo né riconducibili a esercizio corretto della funzione, non rilevando in senso contrario che si trattasse di ipotesi di reato comunque connesse all’attività lavorativa prestata ed alla qualifica di pubblico ufficiale rivestita.

Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente, affinché sia ravvisabile una connessione tra la condotta tenuta e l’attività di servizio del dipendente, è necessario che la suddetta attività sia tale da poter imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’Amministrazione di appartenenza, né è sufficiente che l’evento avvenga durante e in occasione della prestazione (Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2010, n. 275).

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