I vincoli per gli immobili pubblici si applicano ancora agli enti inseriti nei c.d. elenchi Istat

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n 107/2022/PAR

L’art. 12 del citato d.l. n. 98/2011, è rubricato “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”.
Il sistema normativo che governa la materia è stato successivamente interessato dall’art. 57 del d.l. n. 124/2019, recante “Disposizioni in materia di enti locali”, il cui comma secondo prevede che : “A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: (…) f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.

Appare chiaro, pertanto, che la disposizione in esame (il comma 1 dell’art. 12) si applica a tutti i soggetti giuridici inseriti nei c.d. elenchi Istat, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi.
Il Collegio ritiene che anche il comma 1 bis dell’art. 12 si applichi agli stessi soggetti giuridici a cui si riferisce il comma 1.
A parere del Collegio, la ratio legis del comma 1 ter era proprio quella di estendere l’applicabilità della disposizione del comma 1 bis agli enti territoriali

In questo quadro trova giustificazione la disposizione dell’art. 57 del d.l. n. 124/2019 (comunque mal formulata), che deroga al sistema sopra esposto solo per quanto riguarda il comma 1 ter e solo per gli “enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria”, anche se appare lecito dubitare che i limiti normativi trovassero applicazione agli organismi partecipati non rientranti negli elenchi Istat.


In conclusione, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 sono pienamente applicabili ai soggetti giuridici indicati nel citato comma 1, con conseguente obbligo per l’ente locale socio di verificare il rispetto da parte dei propri organismi partecipati, rientranti nella definizione di cui al comma 1, dei limiti di finanza pubblica posti dalle disposizioni richiamate

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