La Sezione, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, ha esaminato un atto di consulenza affidato ad esterni. Esaminata la documentazione e le motivazioni dedotte, la Sezione rileva, peraltro, il mancato rispetto delle seguenti condizioni di legittimità:
• il conferimento di incarichi al personale esterno, essendo “eccezionale” comporta la necessaria temporaneità del conferimento: la durata quinquennale della consulenza, nel caso disposta, si pone in netta violazione del predetto principio;
• manca l’esperimento della preventiva procedura di interpello.
Rammenta la Sezione che la verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da utilizzarsi dall’amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l’incarico e che, in tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere all’adozione dell’atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem. In materia di regolamento per l’affidamento di incarichi ad esterni, la Sezione ha invitato l’Ente ad aggiornare la disciplina regolamentare alla normativa sopravvenuta, ai principi esposti nella delibera n. 241/2021 e nella presente delibera, che si uniformano ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.