Corte di Cassazione, ordinanza n. 19216 del 15 giugno 2022
Il contribuente con il primo motivo denuncia “Violazione di legge, violazione o falsa applicazione del d.lgs. n. 82 del 2005, artt. 23 e 24″ per non avere la CTR dichiarato l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento in questione, mancante di attestazione di conformità dell’atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato PDF, priva di c.d. firma digitale.
La Suprema Corte ha statuito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)».
Nel caso esaminato dalla Corte nella predetta ordinanza il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta». La Corte, sulla base della predetta normativa ha escluso la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico».
A tal riguardo deve anche ricordarsi l’insegnamento nomofilattico (Cass., Sez. U., n. 10266 del 2018) secondo cui «In tema di processo telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7rn” e “.pdf”. …»;
Sicché, stante il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile», non vi è ragione per non estendere anche alla cartella di pagamento l’applicazione di tale principio. Se a ciò si aggiunge che «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019; n. 36462 del 2021), allora è ben evidente la conformità ai suddetti principi della statuizione d’appello che non ritiene necessaria una comunicazione PEC con estensione .p7m” del file atteso che la consegna telematica aveva comunque comportato la conoscenza dell’atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale.