Le certificazioni anticorruzione non mettono al riparo da sanzioni dell’ANAC

ANAC, delibera n. 296 del 21 giugno 2022

Con nota del 21.02.2022 veniva avviato un procedimento di vigilanza, onde poter valutare in contraddittorio l’eventuale sussistenza, in capo al sig. omissis, dell’ipotesi di inconferibilità, ex art. 7, comma 2, ultima parte, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di Presidente del CdA di omissis, attribuito all’Amministratore Unico della società omissis, assegnando il termine di 30 gg per l’invio di memorie e controdeduzioni. 

A supporto della propria tesi il RPCT inoltre forniva la seguente documentazione: 

…- nota del 27.04.2021 rilasciata dall’ente di certificazione Certiquality, attestante la conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione del rischio corruzione, implementato all’interno della società omissis.

L’ANAC ha invece osservato che non è attinente alla questione in esame il richiamo alla certificazione rilasciata dall’ente Certiquality, in quanto trattasi di certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione del rischio corruzione, implementato all’interno della società omissis e considerato nel suo complesso, non strettamente attinente alla questione specifica della valutazione inerente la sussistenza o meno di c.d. deleghe gestionali in capo al Presidente di omissis.

L’ANAC ha quindi deliberato l’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA di omissis, attribuito all’Amministratore Unico della società omissis, e conseguentemente l’RPCT competente avrà il compito di comunicare al soggetto cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico.

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