Compensi per le commissioni di concorso negli enti locali: stop ai pareri della Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG

In via preliminare, occorre evidenziare che alcune Sezioni regionali di controllo (Sezione Regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 55/2022/PAR; Sezione Regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 6/2020/PAR) si sono pronunciate per l’inammissibilità oggettiva di analogo quesito, ritenendo che riguardi una normativa palesemente estranea alla contabilità pubblica in quanto non attinente a problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica e finalizzata, invece, ad agevolare l’attività delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo. Di contrario tenore risultano le deliberazioni di altre Sezioni pronunciatisi in argomento (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n. 152/2020/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 174/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 34/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 72/2022/QMIG), ritenendo la normativa in esame pienamente afferente alla contabilità pubblica in quanto correlata al principio di onnicomprensività della retribuzione del personale dirigenziale,

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 72/2022/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: «Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all’interpretazione dell’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione». La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

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