Corte di Cassazione, sentenza n. 21614 del 7 luglio 2022
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento secondo cui l’indennità prevista dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla legge n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre non limita il diritto del dipendente assunto a termine ad essere regolarmente retribuito in relazione ai periodi lavorati, con la conseguenza che lascia inalterate le pretese retributive che trovano titolo nelle prestazioni rese (v., Cass. n. 262 del 2015 e Cass. n. 17248 del 2018).
Il richiamato principio è applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine instaurate dalla pubblica amministrazione, in relazione alle quali questa Corte ha affermato che il danno subito dal lavoratore non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri previdenziali, perché questi sono dovuti, in virtù del principio di corrispettività affermato dall’art. 2126, cod. civ., con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto (v., Cass., n. 38 del 2022, n. 6046 del 2018).
A ciò consegue che, qualora il dipendente, nel contestare la qualificazione autonoma del rapporto, alleghi anche l’abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti, deve operare l’agevolazione probatoria che le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 5072 del 2016, hanno ritenuto necessaria per conformare l’ordinamento interno al diritto dell’Unione.
Nella specie, la Corte d’Appello ha accertato che tra l’odierna ricorrente e la Regione erano intercorsi più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, pertanto attesa l’intervenuta reiterazione dei contratti illegittimi, deve trovare applicazione l’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Pertanto, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”.