Il Presidente della Provincia di ::: ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere in merito all’applicabilità, per il personale già in servizio presso i centri per l’impiego, dei limiti di spesa per il trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
In particolare, chiede:
a) se è possibile derogare al limite del trattamento economico di cui all’art.23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, trattandosi di etero-finanziamento, per il personale, già in servizio, assegnato ai centri per l’impiego;
b) se per le altre funzioni delegate, in riferimento alle quali la Regione non finanzia interamente la funzione, ma procede al rimborso, sulla base di accordi bilaterali, dell’intero costo del personale impiegato, possa ritenersi ammissibile la deroga al limite di cui all’art.23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, trattandosi, in ogni caso, di spesa etero-finanziata.
Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza, la Sezione si pronuncia come segue.
Preme precisare che la sussistenza dei presupposti per qualificare la spesa quale etero- finanziata, sussiste, a parere di questo Collegio, non solo quando la stessa è, preventivamente, trasferita dal soggetto terzo all’ente pubblico utilizzatore, ma, parimenti, nella fattispecie in cui l’intero costo del personale impiegato confluisca a quest’ultimo a titolo di rimborso.
Quindi la possibilità del superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, deve ritenersi consentita nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sui bilanci e, più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna;
- le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio;
- l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e ( a consuntivo) di poter erogare compensi.