Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 62 dell’11 luglio 2022
Esponeva l’istante Procura che in data 18.09.2018 era pervenuta una denuncia di alcuni cittadini circa fatti suscettibili di aver provocato un danno erariale recante la descrizione di una serie di condotte, tra cui, quelle aventi ad oggetto il mancato incasso da parte del Comune di oneri dovuti dalla ditta (OMISSIS) in ordine al conferimento di terre e rocce da scavo.
Il danno patrimoniale contestato senza dubbio presenta i caratteri della concretezza e dell’attualità, risultando l’iniziativa attorea incardinata innanzi al Giudice munito di giurisdizione, nella specie dovendosi necessariamente distinguere il nocumento derivante dalla spesa per l’inadempimento del contratto principale dal danno emergente dalla perdita di somme garantite, conseguente all’escussione solo parziale della polizza non conforme.
Ciò in coerenza con i principi pacificamente declinati dal Giudice della giurisdizione, che da tempo ha affermato che la Corte dei conti può e deve verificare le carenze gestorie degli agenti pubblici, nonché la compatibilità con i fini pubblici delle scelte amministrative effettuate dai concessionari dei servizi, ancorché nei limiti del controllo di ragionevolezza e di efficacia ed efficienza dei risultati; nonché, in ordine alla rispondenza dell’azione amministrativa ai criteri di economicità ed efficacia (Cass. sez. un., 17.05. 2019, n. 13436; 4.05.2018, n. 10774; 15.3.2017, n. 6820; 8.5.2017, n. 11139).
Evitando le contaminazioni logiche prima ancora che giuridiche tra categorie ordinanti operate da entrambe le difese, precipitato necessario dei suddetti postulati è che il danno si è prodotto nel momento dell’escussione della polizza e del relativo incasso, in data 7 marzo 2019, in misura assai inferiore a quanto il Comune avrebbe avuto potenziale diritto, laddove i convenuti avessero accettato garanzie e volture conformi alla legge ed al disciplinare di contratto.
Con la conseguenza che detto pregiudizio è idoneo a fondare un autonomo titolo di responsabilità amministrativa, per la perdita del diritto del Comune ad un’entrata certa, liquida ed esigibile a prima richiesta, al verificarsi dell’inadempimento della controparte degli obblighi dedotti in convenzione, ove l’oggetto della garanzia non si identifica con il credito erariale per l’obbligazione principale garantita, volta la rilevata assenza di accessorietà, ovvero di legame funzionale tra l’esistenza del debito principale e la garanzia.
Quanto all’affermata pendenza di una procedura alternativa al fallimento, quale il concordato preventivo, innanzi al Tribunale di Genova – Sez. Fallimentare ovvero all’eventuale futura definizione in tale sede di un accordo per la ristrutturazione del debito, nei confronti della società concessionaria in liquidazione, evidenze per le quali le difese non hanno comunque fornito indicazione di sviluppi processali successivi al novembre 2020, la medesima in alcun modo potrebbe sortire effetto preclusivo o pregiudiziale ex art. 106 c.g.c. rispetto al presente giudizio, relativo alla perdita economica subita per il mancato integrale incameramento di una garanzia a prima richiesta.
Risulta indifferente, in proposito, che il danno lamentato nasca dalla violazione di un rapporto contrattuale e che tale titolo sia invocabile (anche) dinanzi ad altre giurisdizioni, potendo rilevare nella specie esclusivamente la circostanza che il Comune ha evidenziato nella corrispondenza intercorsa con i soggetti della procedura il medesimo credito di € 268.968,65, per cui è causa, ponendosi eventualmente, in caso di concorrente condanna e/o obbligo di versamento per gli stessi fatti e le medesime poste di danno, una questione di quantum complessivamente risarcibile, risolvibile in sede esecutiva.
In ogni caso, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, eventuali vantaggi conseguiti dall’amministrazione a seguito di sentenza, dovranno essere considerati in sede di esecuzione della stessa (Corte conti, Sez. giur. Marche, 26.01.2021, n. 63 e giur. ivi cit.).