Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Strasburgo, 7 luglio 2022
Il ricorrente è un avvocato. Il 18 aprile 2004 ha sporto denuncia penale in cui affermava di essere stata aggredita dal marito.
Il 19 gennaio 2007 DP ha visitato l’ufficio del ricorrente per discutere della loro separazione. La ricorrente era assistita dal cognato, L.S., e da un collega presente in una stanza attigua. Durante la discussione, D.P. ha tentato di aggredire la ricorrente e ha ferito a una gamba L.S. con un coltello quando quest’ultima era intervenuta per difenderla. La sera stessa il ricorrente ha sporto denuncia presso la stazione di polizia. Non sono stati adottati provvedimenti cautelari nei confronti del D.P.
Sono quindi seguite una serie di denuncie e procedimenti penali, terminati con la dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte d’Appello con sentenza di giugno 2016.
La donna ha citato in giudizio lo Stato Italiano per violazione della convenzione dei diritti umani per mancanza di diligenza da parte delle autorità nazionali, in un primo periodo, intervenute tardivamente nell’applicazione di una misura cautelare, cioè 22 mesi dopo l’aggressione con coltello alla ricorrente da parte del marito e mancanza di valutazione immediata e propositiva di l’esistenza di un rischio reale ed immediato di violenza domestica ricorrente nei confronti del ricorrente, nonchè, in un secondo periodo, per mancanza di diligenza delle autorità nazionali nel processo contro il marito.
La Corte ha stabilito che il modo in cui le autorità nazionali, da un lato, sulla base dei meccanismi di limitazione dei reati propri della disciplina nazionale, hanno mantenuto un sistema in cui la prescrizione è strettamente connessa all’azione giudiziaria, anche dopo l’avvio del procedimento, e – dall’altro – hanno condotto un procedimento penale con una passività giudiziaria incompatibile con tale disciplina, non si può dire per soddisfare i requisiti dell’articolo 3 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, W. c. Slovenia, n. 24125/06, §§ 66-70, 23 gennaio 2014, P.M. c. Bulgaria, n. 49669/07, § § 65-66, 24 gennaio 2012, e M.C. e AC, sopra citati, §§ 120-125).
Quindi ha ritenuto:
- che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale per quanto riguarda il periodo dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008;
- che vi sia stata una violazione dell’articolo 3 della Convenzione nel suo aspetto procedurale.