Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 69 del 18 luglio 2022
Nella sentenza n. 172/2021 (sezione giurisdizionale Marche), dalla quale non ritiene il Collegio di doversi discostare, la Sezione ha ritenuto infatti non sufficiente il mero “contegno omissivo rispetto all’obbligo di legge di richiedere l’autorizzazione preventiva di cui si argomenta … perché, in accordo con la giurisprudenza prevalente, è nella convinzione che il “doloso occultamento” idoneo ad impedire l’esordio del termine prescrizionale necessiti di una condotta ulteriore rispetto alla fattispecie dannosa, scientemente e volutamente ingannatrice e fraudolenta, che sia diretta intenzionalmente ad occultare l’esistenza del danno e che tale ulteriore attività sia debitamente provata da chi la invoca. Si ritiene, quindi, che l’occultamento doloso del danno (al di là delle fattispecie penalmente rilevanti in cui l’artificio e il raggiro siano elementi costitutivi) necessiti di un quid pluris, di una condotta ulteriore, appunto, rispetto alla differente condotta causativa del nocumento erariale, idonea come tale ad impedire e precludere oggettivamente all’amministrazione di conoscere il danno e di agire in giudizio per far valere la pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 2935 c.c.” (Sez. II app. n. 614/2018 e III app. n. 316/2018, Sez. Lombardia n. 144/2017, Sez. App. Sicilia n. 31/2015). Nel caso in esame è del resto evidente che anche sulla base di normali controlli l’avvenuta violazione è potuta emergere nel 2019 e che sarebbe potuta emergere con i medesimi controlli fin dal 2015, data in cui risultano depositate le dichiarazioni fiscali (cud e 770). Non si evincono del resto nella fattispecie concreta elementi idonei a ritenere sussistente l’occultamento doloso del danno nei confronti dell’Amministrazione, con conseguente inapplicabilità del principio di decorrenza della prescrizione dal momento della scoperta del danno.