Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 68 del 19 luglio 2022
La vicenda discende dall’aver permesso illegittimamente la sospensione (per un periodo di quattro mesi, dal 1° giugno al 30 settembre 2019) dei lavori di ristrutturazione dell’Auditorium. La notizia di danno de qua era stata assunta dalla locale Procura attraverso notizie di stampa che riportavano il fatto, sottolineando che la sospensione dei lavori de quibus era stata concordata con la Società (OMISSIS) il 12 febbraio 2019, al fine di limitare nel periodo estivo le emissioni di rumori e i disagi per la numerosa clientela presente in quell’hotel nella stagione estiva e rimarcavano il fatto della tutela di interessi meramente privati.
L’impresa appaltatrice presentava richiesta di riconoscimento a titolo di risarcimento, per il periodo di sospensione dei lavori, dell’importo pari a euro 318.010,45; il RUP valutava ammissibili le richieste dell’impresa affidataria ai fini della predisposizione di un accordo bonario. La Giunta comunale in data 30.12.2019, con deliberazione n. 337 deliberava di approvare la bozza di accordo bonario predisposta dal RUP, con la quale veniva riconosciuto all’impresa appaltatrice l’importo di euro 65.000,00 a tacitazione delle pretese; in data 17.2.2020 veniva stipulato il conseguente atto di transazione tra l’amministrazione comunale e l’RTI affidatario dei lavori.
Come risulta con estrema chiarezza dalle risultanze delle attività ispettive condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, le sospensioni dei lavori de quibus appaiono del tutto immotivate e prive dei necessari riscontri oggettivi ma soprattutto lesive di qualsivoglia interesse pubblico e sono state effettuate solo ed esclusivamente per interessi meramente privatistici che esulano dall’interesse pubblico; esse devono ritenersi altresì viziate da manifesta illogicità ed incoerenza, perché finalizzate soltanto ad evitare qualsiasi forma di disturbo alla clientela di un albergo privato, con la conseguenza che l’amministrazione comunale è stata costretta ad indennizzare il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) appaltatore della somma di 65.000,00 euro (danno erariale), somma transatta e pagata, nonostante il parere negativo dell’Avvocatura civica che aveva evidenziato in maniera inequivocabile che “il fermo cantiere non era motivato da ragioni inerenti l’esecuzione dell’opera come previsto dall’art. 107 del codice degli appalti che non menziona in alcun modo una sospensione di tal genere e ancor meno per interessi squisitamente di natura privatistica”.