Corte di Cassazione, sentenza n. 22497 del 18 luglio 2022
Il comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, per quel che qui interessa, che “I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,.
I commi da 7 a 13 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 sono proprio quelli che regolano l’autorizzazione degli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici da parte dell’amministrazione di appartenenza, il versamento del compenso per l’incarico non consentito alla P.A., il divieto di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza “la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi” da parte di enti pubblici, enti pubblici economici e soggetti privati, la richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza e la relativa procedura. Ne deriva che il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 662 del 1996, che vieta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, non può riferirsi ai “dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno“.
Per ciò che concerne il successivo comma 58 bis, per il quale i dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, la disposizione va letta nella sua interezza. Infatti, essa contiene, in effetti, un riferimento ai “dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”, in quanto tale riferimento riguarda esclusivamente i ‘decreti ministeriali con i quali le amministrzioni provvedono, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai loro dipendenti, mentre la menzione, contenuta alla fine del citato comma 58 bis, del fatto che “I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza” serve solo a chiarire che, per “I dipendenti degli enti locali”, è possibile chiedere comunque un’autorizzazione anche in questi casi.
cfr di senso contrario: https://iusmanagement.org/2019/01/30/anche-il-dipendente-in-part-time-deve-comunicare-la-propria-attivita-extra-sia-allinizio-del-part-time-sia-che-inizi-successivamente/
cfr, sempre di senso contrario: Corte di Cassazione, sentenza n. 3622/2018