Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 501 del 19 luglio 2022
Nell’Accordo quadro intervenuto tra RAI e IPZS quest’ultimo assumeva l’obbligo di fornire gettoni d’oro per giochi a premi. Il corrispettivo dovuto dalla RAI s.p.a. comprendeva, tra l’altro, i costi di manifattura (coniazione e altre lavorazioni), tutti i servizi a corredo della fornitura, l’eventuale costo di fusione dei gettoni per i quali il vincitore avesse richiesto il riacquisto, oltre ad ogni altro costo previsto dal capitolato
E stato contestato ai convenuti le spese per la produzione – mai realizzatasi – di 6.398 gettoni d’oro con particolare riguardo a “manifattura, calo tecnico e fusione” (complessivi € 711.483,52, di cui € 416.259,30 per calo tecnico e € 295.224,22 per costo complessivo). Con riguardo a tale voce di danno si è dimostrato che l’oro in questione non è stato mai acquistato dall’IPZS e che i gettoni sono stati solo “cartolarmente e virtualmente” prodotti, pur addebitandosi alla RAI s.p.a. committente i descritti costi di produzione.
Inoltre la predetta attività, avendo determinato l’ingresso nel patrimonio di IPZS di somme di denaro provenienti dalla RAI, è stata considerata rilevante dall’Istituto ai fini di una maggiore produttività e del contenimento dei costi operativi e di erogazione di premi produttività al personale.
Riguardo alla sussistenza del danno erariale per la finanza pubblica, non può parlarsi di compensazione dei vantaggi, in quanto il vantaggio si fonda su illecito contabile; peraltro, il concetto di “finanza pubblica allargata” non è applicabile al caso di specie, anche perché gli enti in questione hanno autonoma personaità giuridica.
Esiste, anche, il secondo pregiudizio alla finanza pubblica derivante dalla percezione di premi di produttività (quest’ultimo in danno dell’IPZS, Amministrazione di appartenenza dei convenuti)
Né può essere considerata rilevante la transazione intervenuta nel 2016 con il X. Essa non copre il danno erariale. Secondo la giurisprudenza contabile costante, la transazione intervenuta sul danno erariale prima della sentenza di condanna sarebbe nulla sia per illiceità dell’oggetto che per nullità virtuale, atteso che le norme sulla responsabilità amministrativa sono imperative e non sono disponibili dalle parti. La transazione, peraltro, in concreto, non investe il danno erariale attivato dalla Procura regionale. accoglie la domanda attrice e per l’effetto condanna i convenuti