Il diritto di cronaca può essere esercitato anche su Facebook, non è necessario essere un giornalista

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 27969 dep. 19 luglio 2022

L’esercizio del diritto di cronaca ha, pertanto, efficacia scriminante riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 44024 del 04/11/2010, Rv. 249126). Tale scriminante è certamente configurabile qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11897 del 14/01/2010, Rv. 246355). Proprio il fondamento costituzionale del diritto di cronaca implica che tale diritto, per essere esercitato, non richieda necessariamente la qualifica di giornalista professionista da parte di chi riporta una notizia, utilizzando gli strumenti di manifestazione del pensiero messi a disposizione dalle tecniche di comunicazione, essendo sufficiente che la notizia stessa si inserisca e sia percepibile da terzi all’interno di un circuito narrativo

Correttamente, pertanto, la corte territoriale ha ritenuto la descritta condotta del X inquadrabile nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, rilevando: 1) l’incontestata verità della notizia riportata sul citato giornale on line, che riportava fedelmente il contenuto del post inserito nella propria bacheca Facebook dal fratello dell’imputato; 2) l’assoluto rispetto del canone della continenza, posto che il messaggio era stato riportato tra virgolette, “per far comprendere la sua diretta riferibilità all’autore materiale e senza alcun commento e/o notazione personale di condivisione del suo contenuto e delle specifiche espressioni adoperate”; 3) l’interesse pubblico alla diffusione della notizia, “in considerazione della notorietà dell’imputato, affermato avvocato del Foro ed esponente politico locale”, al quale era stata anche offerta la possibilità di replicare. 

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