Ai docenti va riconosciuto il servizio prestato da precario nella scuola materna, anche per l’immissione in ruolo nella scuola secondaria

Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22726 del 20 luglio 2022

Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che per il personale docente, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 vada interpretato estensivamente, così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell’infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria, e più specificamente:

  • che ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all’atto dell’immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo;
  • che ai fini del suddetto computo l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
  • che analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.

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