ANAC, linee guida n° 17, «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», Consiglio dell’Autorità Delibera n. 382 del 27 luglio 2022
L’ANAC ha deliberato le nuove linee guida in materia di affidamenti di servizi sociali.
Al paragrafo 2 (Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici), scrive:
2.1 Ai sensi dell’articolo l’articolo 30, comma 8, del codice dei contratti pubblici, sono estranee all’applicazione del codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso: a) le forme di co-programmazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del CTS realizzate secondo le modalità ivi previste; b) le forme di co-progettazione attivate con organismi del Terzo settore previste dall’articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste; c) le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall’articolo 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste.
Immediatamente dopo, però, precisa:
2.3 … Si applica, altresì, la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
E analogamente al punto 3:
3.1.1 Sono esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici i contratti di servizi sociali che non rientrano nei precedenti paragrafi 1 e 2. Tra questi sono individuati: a) i servizi di ambulanza, intesi come servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, cui si applica l’articolo 57 del CTS; b) l’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari contemplati dai livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502; c) gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia.
E subito dopo aggiunge la medesima frase:
Si applica, altresì, la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
La modifica della posizione interpretativa è notevole, poichè nel 2017 ANAC scriveva (Det. 556/2017)
3.5 Servizi sanitari e sociali- Nella Determinazione n. 4/2011 l’Autorità ha indicato che le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità.… L’evoluzione giurisprudenziale successiva ha aperto la strada verso la riconsiderazione della materia e l’Autorità ha ritenuto opportuno inviare il 7 settembre 2016 un Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate. A seguito di tale segnalazione è possibile, quindi, una modifica normativa che faccia rientrare l’istituto dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari e sociali tra quelli soggetti all’obbligo di tracciabilità.
Quindi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, erogati con modalità (co-programmazione, co-progettazione, convenzioni con enti di volontariato, accreditamento) che fino ad oggi erano escluse dall’obbligo di tracciabilità, a partire dal primo giorno di efficacia della delibera ANAC dovranno essere soggetti agli obblighi di tracciabilità.