La delibera di revoca per interesse pubblico non legittima il recesso dal contratto, e può essere foriero di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n 212 del 3 agosto 2022


Pare evidente che, scaduto in data 01.03.1992 il termine per comunicare la disdetta contrattuale, ma intendendo comunque il Comune interrompere il rapporto con Y, a tale esclusivo scopo sia stata adottata la delibera n. 54 del 06.03.1992, di revoca della precedente delibera di Giunta n. 100 del 01.07.1991.
In altri termini, lo strumento di diritto amministrativo della “revoca per interesse pubblico” è stato utilizzato in maniera impropria, per ottenere effetti sui rapporti privatistici, effetti non realizzabili attraverso gli strumenti del diritto privato: ciò ha causato la reazione, in sede giudiziale, di Y, e la sentenza del Tribunale che ha, del tutto condivisibilmente, censurato il tentativo, da parte dell’Amministrazione comunale, di eludere gli obblighi contrattualmente e liberamente assunti nei confronti del soggetto privato all’interno di libere contrattazioni.

Sussiste quindi il nesso causale tra il comportamento antigiuridico (sotto il profilo del tentativo di elusione dei vincoli negoziali) del Comune di X, espresso con l’adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992, e il danno “indiretto” subìto dal Comune stesso, concretizzatosi dapprima con le pronunce giudiziali citate e, infine, con atto di transazione che ha quantificato in euro 100.000,00 onnicomprensivi la somma dovuta a Y.
In capo agli amministratori comunali votanti in senso positivo all’adozione della delibera n. 54 del 06.03.1992 e al Segretario Comunale che ha partecipato all’adozione della delibera e reso parere favorevole sulla legittimità del provvedimento, è riscontrabile anche l’elemento soggettivo della colpa grave, necessario ai fini dell’addebito di responsabilità amministrativa.
La colpa è da ritenersi “grave”, vista la palese scorrettezza della condotta, concretamente realizzata in evidente spregio alle ragioni di controparte.

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