Il Comune contro l’Agenzia di Riscossione, ma la legittimazione processuale è della Procura contabile

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale  per il Veneto, sentenza n. 252 del 12 agosto 2022

Poiché l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sarebbe rimasta inerte, il Comune di Venezia si sarebbe visto costretto ad adire la Corte dei Conti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia s.p.a.) delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme del C.d.S. per esclusiva responsabilità di quest’ultima, così come già accertato dalle sentenze dei Giudici di Pace relative agli anni 2013- 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2020. 

Avvalendosi dell’istituto dell’istanza di parte, in tal modo il Comune di Venezia, a mezzo del suo patrocinante, elude le norme disposte in tema di Procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli ex artt. 19 e ss., D.Lgs. n. 112/99, norme di seguito meglio descritte. Ciò nonostante, controparte — a fini risarcitori — espressamente introduce il presente giudizio con atto proposto ex art. 172 del d.lgs. 174/2016.

A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisa, da un lato, la giurisdizione del giudice contabile ma, dall’altro, il difetto di legittimazione attiva della parte istante, con conseguente inammissibilità dell’azione proposta. In sintesi, il Collegio riscontra l’inammissibilità dell’ingerenza nell’esercizio delle prerogative proprie della Procura Contabile. Sul punto si richiamano la sentenza n. 66/2016 della Corte dei conti della Sicilia, nonché le sentenze nn. 69, 183, 184/2018 e 120/2019 della Corte dei conti della Calabria, le Sentenze 605/2020, 621/2020, 622/2020, 623/2020, 272/2021, 403/2021, 761/2021 ed altre della Corte dei conti della Campania, nonché la sentenza n. 427/2019 della Corte dei conti della Toscana. 

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