In caso di rapporto di lavoro simulato e aspettativa per motivi istituzionali, i contributi versati dal Comune integrano pregiudizio erariale a titolo doloso (e reato)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 49 del 17 agosto 2022

Con l’atto di citazione depositato il 23 settembre 2021, la Procura regionale ha convenuto in giudizio X (al tempo dei fatti assessore del Comune) per sentirlo condannare al pagamento di € 31.473,99 in favore del predetto ente locale, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio. Il pregiudizio erariale contestato consiste negli importi corrisposti dal Comune in ragione dell’aspettativa fruita dal convenuto per l’espletamento dell’incarico istituzionale con riguardo ad un rapporto di lavoro costituito in modo simulato e al fine esclusivo di far beneficiare il convenuto dei versamenti all’ente previdenziale (€ 30.156,25 all’INPS, dal 2014 al 2017) e al fondo pensionistico complementare (€ 1.317,74 – mandato di pagamento del 27 maggio 2015, n. 1396.

Dagli accertamenti è emerso che il X non si era mai recato presso la ditta e che non possedeva alcuna competenza specifica nel settore (quello contabile) di operatività della società di consulenza. Nel caso di specie, invece, sussistono evidenti indici gravi, precisi e concordanti dai quali inferire l’utilizzo abusivo del predetto istituto giuridico, anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro è stato costituito mesi dopo l’assunzione dell’incarico di assessore e, immediatamente dopo il perfezionamento del contratto di lavoro, è stato richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali. Tra la società umbra e l’assessore, difatti, non si è svolto alcun effettivo e reale rapporto di lavoro, rapporto la cui costituzione formale è stata preordinata alla nascita di vantaggi previdenziali per l’assessore comunale. Tutte le somme erogate dal Comune all’INPS e alla ditta (queste ultime per il fondo aziendale di previdenza complementare) – € 31.473,99 – integrano pregiudizio erariale, da imputarsi, a titolo doloso, al convenuto. Essendosi verificata la c.d. deminutio patrimonii non c’è alcun dubbio circa l’effettiva e concreta esistenza del danno alla finanza pubblica comunale, pregiudizio eziologicamente riconducibile alla condotta intenzionale del convenuto.   

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