Gli obblighi di trasparenza dei rapporti di lavoro si applicano anche ai lavoratori occasionali della P.A.?

Il d.lgs. 104/2022 all’art. 1 definisce l’ambito di applicazione della norma

  1. Il presente decreto disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di lavoro e la  relativa  tutela  e  trova  applicazione,  con  le  sole esclusioni di cui al comma 4, in relazione  ai  seguenti  rapporti  e contratti di lavoro: 

  a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo,  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo parziale; 

    b) contratto di lavoro somministrato; 

    c) contratto di lavoro intermittente; 

  d) rapporto di  collaborazione  con  prestazione  prevalentemente personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente  …; 

    e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa  …; 

    f) contratto  di  prestazione  occasionale  …. 

  2. Il presente decreto si applica altresì ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli degli enti pubblici economici.

L’INL con la Circolare n. 4 del 10/08/2022 definisce così l’ambito di applicazione:

Lo stesso trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, … anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro e più in particolare: 

− contratto di lavoro somministrato; 

− contratto di lavoro intermittente; 

− collaborazioni coordinate e continuative …; 

− collaborazioni etero-organizzate…; 

− contratti di prestazione occasionale … 

Inoltre, le disposizioni operano anche con riguardo ai rapporti di lavoro marittimo e della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.

Quindi, mentre il decreto legislativo, accanto ad una serie di tipologie di lavoro (subordinato, somministrato, intermittente, co.co.co., occasionale), individua come ambito di applicazione i “rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, la circolare invece sostiene che la normativa si applica pure ai “rapporti di lavoro … con le pubbliche amministrazioni”.

La differenza è enorme, perchè mentre la normativa indica, per le pubbliche amministrazioni, solo un tipo di rapporto di lavoro (quello dipendente), con esclusione quindi delle altre tipologie (es: co.co.co., occasionale), la circolare parla solo di rapporti di lavoro (senza specificazione), e quindi sembra includere tutte le tipologie di rapporti di lavoro, tra cui pure quelle occasionali e co.co.co.

In sintesi, secondo la lettera della circolare rientrerebbero nel campo di applicazione della normativa pure i contratti di prestazione occasionale con le pubbliche amministrazioni, mentre secondo la lettera del decreto legislativo no.

Non è di poco conto la differenza, se si considera che le pubbliche amministrazioni non hanno un obbligo di comunicazione obbligatoria preventiva per i contratti di prestazione occasionale (cfr nota INL del 27/01/2022, FAQ n. 4).

Quindi, se per i privati l’obbligo informativo potrà ben essere assolto mediante la consegna della comunicazione obbligatoria all’INPS, la pubblica amministrazione sarebbe costretta a effettuare una comunicazione a parte, vanificando la scelta del legislatore di esonerare la PA dalla comunicazione obbligatoria per le prestazioni occasionali.

Si spera quindi in un intervento chiarificato, o meglio, in un errata corrige da parte dell’INL

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