Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.. 47/E del 6 settembre 2022
La somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili è ordinariamente soggetta all’aliquota IVA del 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare), mentre i consumi eccedenti tale limite, si applica l’aliquota del 22 per cento. I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n.103) della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per le somministrazioni a uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
La relazione illustrativa al decreto legge n. 130 del 2021, comunemente conosciuto come “decreto Taglia bollette”, chiarisce meglio la ratio della norma che ha introdotto l’aliquota ridotta del 5 per cento, specificando che «al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi….a causa di congiunture internazionali…L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento». La relativa relazione tecnica chiarisce ulteriormente che «La disposizione riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, (…), indipendentemente dallo scaglione di consumo»
In conclusione, poiché la normativa temporanea emergenziale – espressamente derogando alla disciplina IVA ordinariamente prevista – va nella direzione della maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea.