Il 18 maggio 2022 le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) hanno approvato un testo unico che reca “Disposizioni in materia di tirocinio curricolare”, che riunisce i precedenti progetti di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.
Il testo, oltre a ripercorrere alcuni aspetti ormai consolidati nella prassi dei tirocini curriculari (cioè quei tirocini che si svolgono durante un periodo di studi, e che quindi fanno parte del percorso formativo), prevede due articoli abbastanza innovativi e critici. Vediamo quali sono:
L’art. 6 recante gli obblighi di comunicazione, recita che
1. I tirocini curricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,n. 510.
Art. 8 recante Indennità e rimborso spese, recita che
1. Ai tirocinanti spetta il rimborso integrale per le spese di trasporto, di strumentazione e, qualora il tirocinio superi le 5 ore giornaliere, di vitto, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
2. Ai tirocinanti maggiorenni, a decorrere dal secondo mese del tirocinio, è corrisposta un’indennità omnicomprensiva pari a un minimo di 300 euro, a carico del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
L’art. 6 introduce quindi l’obbligo di comunicazione obbligatoria oggi previsto per le assunzioni e per i tirocini extra-curriculari (quelli,cioè, che sono al di fuori del percorso formativo). Quindi, prima di iniziare il tirocinio, oltre agli altri adempimenti (convenzione, progetto formativo, assicurazioni obbligatorie, ecc…), dovrà essere fatta pure la comunicazione come se fosse un neo-assunto.
Tale obbligo rischia di “ingessare” ancora di più i tirocini curriculari, già oggi soggetti a notevoli formalità.
L’art. 8 introduce un’indennità per i tirocinanti. Ricordiamo che qui stiamo parlando di tirocini che vengono svolti durante un percorso formativo (scuola superiore, corso di laurea, ecc…), che hanno come finalità l’aspetto formativo, e che giammai possono essere usati per sostituire lavoratori.
Ad oggi spesso gli studenti incontrano difficoltà nel fare questi tirocini curriculari, poichè le aziende hanno una responsabilità (quella di avere sui luoghi di lavoro un tirocinante), senza nessun ritorno; in sintesi, è solo un “servizio” che fanno allo studente e all’istituzione formativa (università, scuola, ecc…)
Le aziende che sfruttano illecitamente i tirocini (soprattutto extra-curriculari), l’apprendistato e altre forme non stabili di lavoro dipendente, sono ben consce di violare la legge, che già oggi permette di sanzionare tali condotte abusive. Quindi l’inserimento di un ulteriore obbligo (la comunicazione obbligatoria) non orienterà verso la legalità quelle aziende che hanno comportamenti illegali.
Tali ulteriori obblighi, invece, saranno sicuramente dissuasivi nei confronti delle aziende che oggi accolgono i tirocinanti, facendo loro svolgere una vera esperienza formativa.
In particolare la previsione di un’indennità, costituirà sicuramente un elemento che dissuaderà il datore di lavoro dall’ospitare un tirocinante: perchè mai un datore di lavoro dovrebbe pagare un tirocinante a cui già fornisce una formazione, con tutte le responsabilità che ne conseguono?
Inoltre le pubbliche amministrazioni sono sempre al limite con il costo del personale, per cui sicuramente non vorranno spendere ulteriori risorse, sempre soggette al monitoraggio di molteplici organi di controllo, senza avere nulla in cambio.
Alcune grandi amministrazioni ospitano anche 1000 tirocinanti l’anno. Se si dovesse retribuire tali tirocinanti con 300 euro al mese, sarebbero spese almeno 300.000 euro all’anno (ipotizzando una media di due mesi per ogni tirocinio, solo per fare i calcoli semplici).
E’ evidente che tante aziende sanitarie, in assenza di ulteriori fondi, negheranno la possibilità dei tirocini.
Se tutto ciò dovesse realizzarsi, il sistema formativo potrebbe andare in tilt per l’impossibiità di garantire i tirocini previsti dai rispettivi corsi di studio, con grave danno per gli studenti, e nessun danno per le aziende che già oggi si comportano illecitamente.