Se la segnalazione è fatta nell’interesse pubblico, a nulla rileva l’interesse personale del whistleblower. E le tutele non si perdono a causa dell’eventuale archiviazione


ANAC, delibera n. 311 del 21 giugno 2022



Oltre a indicare irregolarità rientranti nella nozione di “condotta illecita”, l’esposto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comandante omissis, risulta essere presentato dal dipendente nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione, così come richiesto dall’art 54-bis d.lgs. 165/2001.

In merito a tale aspetto, va notato che la disciplina in materia di whistleblowing, così come interpretata dalle Linee Guida, richiede che l’analisi di tale requisito “vada compiuta caso per caso, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine dell’amministrazione”.

Non si ritiene possa assumere rilevanza la considerazione che lo stesso dipendente fosse stato oggetto di trasferimento d’autorità e avesse censurato la determinazione dell’Amministrazione.

Sul punto, si rammenta che uno dei dati essenziali per ricondurre una segnalazione di illeciti nell’ambito di applicazione dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/01 è rappresentato dalla sussistenza dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione, a nulla rilevando che vi possa essere, in capo al segnalante, anche un interesse personale coincidente e/o concorrente con quello pubblico (tale principio è stato già affermato da ANAC nella Delibera 782/2019 nonché dalle Linee Guida). Ciò in quanto la ratio sottesa alla legislazione in materia di prevenzione della corruzione non consente di escludere de plano, dall’ambito di applicazione dell’art. 54-bis, le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione.


Inoltre la mera archiviazione delle segnalazioni o denunce, presentate dal dipendente a uno dei soggetti tassativamente indicati come destinatari dall’art 54-bis co 1 d.lgs. 165/2001, disposta dal RPCT, dall’ANAC o dall’Autorità giudiziaria ordinaria/contabile non può, di per sé sola, giustificare la perdita delle tutele di cui al citato art. 54-bis giacché solo l’accertamento di una responsabilità penale o civile del dipendente può avere tale effetto. In altre parole, l’archiviazione della segnalazione e/o denuncia presentata dal dipendente, per sua natura, non integra in alcun modo un “accertamento di responsabilità del segnalante” per i reati di calunnia/diffamazione o per altre condotte delittuose.

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