Corte dei Conti, Sezione d’Appello per la Sicilia, sentenza n. 152 del 5 settembre 2022
Il Giudice di primo grado ha ravvisato la colpa grave nei comportamenti del sindaco X per aver conferito, durante un lungo arco temporale, al Y numerosi e ripetitivi incarichi di esperto, rivelatisi non soltanto illegittimi ma anche privi di effettiva utilità per il Comune, con conseguente insorgenza di danno erariale pari ad € 55.039,60, somma corrispondente all’ammontare dei compensi erogati al medesimo esperto.
Dalla stessa formulazione originaria dell’art. 14 della L.R. n.7/1992 si evince che: uno dei presupposti indefettibili per la legittimità del conferimento di un incarico a tempo determinato ad un esperto esterno all’Amministrazione è costituito dalla sua concreta finalizzazione all’espletamento di attività di supporto, che siano realmente connesse all’esercizio da parte del sindaco delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo in una materia di sua specifica competenza; a tale peculiare esigenza deve corrispondere il possesso, da parte dell’esperto, di documentate professionalità ed esperienza in una determinata disciplina tecnica o giuridica.
Ne consegue che la genericità e l’evanescenza del provvedimento di conferimento dell’incarico all’esperto, nella parte riguardante le finalità, l’oggetto e le caratteristiche dell’attività da svolgere a supporto delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo del sindaco in una determinata materia, con conseguente possibilità di utilizzare il medesimo esperto come una sorta di “factotum”, investito anche di compiti gestionali, non viene a configurarsi soltanto come mera illegittimità del provvedimento amministrativo ma costituisce rilevante indizio della giuridica inutilità e, quindi, della dannosità della spesa, che l’Ente ha dovuto sostenere per effetto della violazione della “ratio” della norma attributiva della facoltà di nominare esperti del sindaco.
Ciò premesso, il Collegio Giudicante, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo processuale, rileva che, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, i provvedimenti con cui il sindaco X ha rinnovato, per parecchi anni, l’incarico di esperto all’avv. Y erano effettivamente assai generici ed evanescenti, limitandosi a reiterare la medesima formula stereotipata, secondo cui tale esperto avrebbe dovuto coadiuvare il sindaco nell’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo in materia urbanistica, con riferimento alle problematiche connesse all’approvazione del Piano Regolatore Generale, al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo ed alla realizzazione del porto turistico, senza, però, indicare quali fossero le attività che l’esperto avrebbe dovuto concretamente svolgere, quali fossero gli specifici obiettivi ed i risultati che il sindaco intendeva, di volta in volta, conseguire, nell’espletamento delle sue funzioni d’indirizzo politico- amministrativo, mediante il supporto dell’esperto designato, quali fossero i perduranti motivi del sistematico rinnovo del medesimo incarico.
Il Collegio Giudicante reputa, dunque, che siano pienamente condivisibili le argomentazioni con cui il Giudice di primo grado ha ravvisato la sussistenza di un danno patrimoniale, ammontante ad € 55.039,60, arrecato dal sindaco X al Comune, mediante la sistematica reiterazione, nel periodo 2015/2020, di generici ed evanescenti incarichi di esperto all’avv. Y, incarichi rivelatisi non soltanto non conformi alla “ratio” sottesa all’art. 14 della L.R. n.7/1992 ma anche privi di comprovata utilità, giuridicamente apprezzabile