Il caso riguardava il servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione di un’ASL per cinque anni, reiteratamente prorogato nelle more dello svolgimento della gara.
L’Anac ha rilevato che l’istruttoria effettuata ha consentito di riscontrare un’inefficace organizzazione, da parte della Asl, nella gestione degli acquisti, in particolare dopo la scadenza del contratto de quo in data 14 dicembre 2016, nella fase della programmazione e progettazione della nuova procedura di gara, che si è protratta dal 2017 al 2020.
Le reiterate proroghe dell’affidamento del servizio sono state determinate da fattori che coinvolgono la responsabilità della Asl e non da ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione che possono legittimare l’eccezionale ricorso allo strumento della proroga;.
Anche i ritardi derivanti dalle scelte dell’Amministrazione di sottoporre il progetto a molteplici revisioni non integra le condizioni straordinarie di eccezionalità, oggettività e insuperabilità cui il ricorso alla proroga tecnica è subordinato;
Quindi la gestione del servizio di gestione, distribuzione e fornitura gas medicali e tecnici da parte della Asl, nel periodo 2017-2020, nei sensi suesposti, non risulta pertanto in linea con i principi di efficacia e tempestività, oltre che di concorrenza e parità di trattamento enunciati dall’art. 2 del d.lgs. 163/2006 oggi riprodotti dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, nonché con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara.
L’utilizzo reiterato della proroga tecnica si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara e comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma. 1 del d.lgs. n. 50 del 2016.