Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 369 del 6 settembre 2022
La fattispecie verte in relazione ad una ipotesi di danno erariale connessa alla ritenuta responsabilità professionale dell’Avvocato Funzionario del Comune all’epoca dei fatti, incaricata della difesa dell’Ente nell’ambito della controversia civile con la soc. OMISSIS, avente ad oggetto i canoni dovuti dalla società sportiva per l’utilizzazione dello Stadio comunale Sant’Elia.
Stante la mancata conclusione di una convenzione-contratto, il compenso spettante al Comune sarebbe stato dovuto esclusivamente a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per il riconoscimento del quale il Comune aveva proposto, correttamente domanda in via subordinata davanti al Tribunale. Tale domanda non è stata, inopinatamente, riproposta nel secondo grado di giudizio nel quale l’ente locale si è limitato a concludere per il rigetto dell’appello. Il riconoscimento dell’indennizzo spettante al Comune per l’utilizzo dello Stadio di Sant’Elia, dovuto ai sensi dell’art. 2041 c.c., per gli anni dal 1979-1980 al 1987-1988 e dal 1989-1990 al 31 gennaio 1994 è stato quindi precluso dalla mancata riproposizione nel secondo grado della relativa domanda che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., è da ritenersi rinunciata.
La medesima decadenza, da imputare sicuramente a grave dimenticanza/negligenza dell’Avv. X, risulta allora idonea a fondare, in presenza degli altri presupposti (ad iniziare dal danno erariale), il riconoscimento della responsabilità amministrativa della X.
A tal riguardo, il Collegio rileva che nella fattispecie all’esame viene in considerazione una ipotesi di responsabilità professionale dell’avvocato per condotta omissiva, la cui affermazione, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, puntualmente richiamata dalla Sezione territoriale, presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del risultato dell’attività del professionista, ove diligentemente espletata, ferma restando la vigenza, nella materia de qua, della regola della preponderanza del “più probabile che non”.
Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) per omessa impugnazione (anche degli atti d’imposizione di tributi), ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiché l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica.
Può allora ritenersi, con ragionevole probabilità, che il Comune avrebbe ottenuto un compenso a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., qualora il proprio legale X avesse ritualmente riproposto in sede di appello la relativa domanda, già dispiegata in via riconvenzionale e gradata innanzi al Tribunale (rimasta non esaminata/assorbita a seguito del riconoscimento, operato da quest’ultimo, del diritto dell’Amministrazione comunale alla percezione dei canoni concessori). In definitiva, l’omissione del difensore ha privato il Comune della possibilità di conseguire il risultato favorevole, cui avrebbe ragionevolmente avuto accesso, determinando a suo carico l’insorgenza del cd danno da perdita di chance.