Introdotta la compensazione legale tra debiti e crediti per recuperare il payback dei dispositivi medici

Già abbiamo detto del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, che ha operato la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cfr https://iusmanagement.org/2022/09/20/le-aziende-produttrici-di-dispositivi-medici-devono-dare-2-miliardi-allo-stato-anni-dal-2015-al-2018/)

Il successivo passaggio prevedeva che, su proposta del Ministero della salute con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, venissero definite le modalità procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici.

Invece l’articolo 18, comma 1, del DL 115/2022, (c.d. aiuti-bis), convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 in GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022),  reca una disciplina transitoria, in parziale deroga alla normativa ordinaria, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio all’accordo Stato-Regioni.

Ha introdotto, infatti, un meccanismo di compensazione legale tra debiti delle aziende produttrici e i debiti delle aziende sanitarie per gli acquisti diretti.

Al riguardo la novella prevede che le regioni e le province autonome definiscano con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto ministeriale, l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale.

Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario per il 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, producono la documentazione a supporto delle stesse iscrizioni.

Le aziende fornitrici eseguono i relativi versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei suddetti provvedimenti regionali e provinciali; in caso di inadempimento, i debiti delle singole regioni e province autonome per acquisti di dispositivi medici – ivi comprese le somme relative agli acquisti effettuati dagli enti e aziende del Servizio sanitario regionale nei confronti delle suddette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare delle somme oggetto di inadempimento; le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute un’apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base a tale meccanismo di compensazione.

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