Sostiene la Procura regionale che <L’esborso di denaro pubblico per il pagamento della sanzione – occasionato dall’inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – ha, dunque, di fatto concretizzato la condotta illecita, in primo luogo, dell’allora Direttore Generale della “X” che ne aveva autorizzato il pagamento da parte dell’Agenzia […] nonostante fosse pacifico e non contestato che unicamente a lui in qualità di datore di lavoro fosse imputabile la contravvenzione […] e, in secondo luogo, dell’allora Direttore Amministrativo, che ha materialmente proceduto a dare ordine al Tesoriere di effettuare detto pagamento>.
Sostiene, altresì, l’Ufficio requirente che <La condotta tenuta dal Dott. A, unitamente a quella tenuta dal Dott. B, pertanto, costituiscono causa immediata e diretta del pregiudizio patrimoniale patito dall’Agenzia regionale “X” a seguito dell’indebito pagamento da parte dell’Ente di una sanzione che, inflitta personalmente al datore di lavoro, non sarebbe in alcun modo dovuta gravare sul bilancio dell’Agenzia, ma che su questo è stata traslata a seguito della condotta gravemente colposa degli odierni convenuti, i quali hanno manifestamente agito in violazione di legge, il cui tenore e interpretazione non sono in alcun modo foriere di dubbi, evidentemente anteponendo l’interesse personale a quello pubblico.
Questi ultimi – nel costituirsi con memoria depositata il 22 aprile 2022 – hanno formulato istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all’articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio, come da “parere concorde [del Pubblico Ministero] alla definizione del giudizio G14638 […] previo pagamento della somma corrispondente al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio”; all’istanza in argomento è allegato, tra l’altro, il citato parere favorevole del Pubblico Ministero, da questo reso il 15 aprile 2022