Congedo per l’assistenza al padre disabile con cambio di residenza fittizio? E’ danno erariale

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 432 del 20 settembre 2022

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sugli appelli formulati da X e da Y, avverso la sentenza in epigrafe, che li ha rispettivamente condannati al risarcimento del danno per l’indebita percezione della retribuzione in costanza della fruizione di congedi straordinari, ottenuti ai sensi dell’art. 42, comma 5, della l. n. 151/2001 dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, nelle dispiegate qualifiche.

Dalle dichiarazioni acquisite dai militari verbalizzanti, emerge che X frequentava saltuariamente l’abitazione di Atri, nella quale beninteso il padre Z non aveva la residenza, essendo residente a Pineto, ed emerge che Y non era nemmeno individuabile da parte dei concittadini del piccolo centro di Atri, alcuni dei quali non ne conoscevano il nome, sebbene, almeno sulla carta, egli avesse spostato la residenza ad Atri.

Dal compendio documentale istruttorio, si evince in modo inequivocabile che Y e X non vivevano – peraltro in contrasto con quanto risultava ufficialmente riguardo alla residenza di Z – con i propri congiunti in modo stabile e continuo, limitandosi solo per X a presenze sporadiche, compatibili con il rapporto filiale, ma non idonee a giustificare la fruizione di un congedo a tempo pieno di durata quasi biennale.

Si ricava quindi, da plurime e concordi informazioni acquisite dai militari verbalizzanti, ritenute da questa Sezione pienamente convincenti oltre che coerenti con le complessive risultanze processuali, che nessuno si occupava dell’assistenza dell’anziano padre Z e che Y non ha mai vissuto ad Atri.

La Corte ha quindi confermato la sentenza n. 13/2021 della Sezione territoriale, di condanna al pagamento di euro 46.192,99

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