In caso di condanna (anche non definitiva) per abuso d’ufficio, la nullità dell’incarico dirigenziale conferito si propaga anche ai provvedimenti adottati

ANAC, Delibera numero 427 del 14 settembre 2022

La fattispecie tratta dell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 39/2013 ai sensi del quale: “a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: […] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale”. 

In data 07.04.2021 il Tribunale di omissis – giusta sentenza n. omissis – ha condannato per il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) omissis, rispettivamente dirigente dell’area amministrativa e dell’area Tecnica del Comune di omissis, a omissis di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per un anno, disponendo, tuttavia, ai sensi dell’art. 166 c.p., la sospensione condizionale della pena; 

Con provvedimento del 06.10.2021, il sindaco del Comune di omissis ha prorogato fino all’allora termine dell’emergenza sanitaria (31.12.2021), la scadenza degli incarichi dirigenziali anche ai suddetti funzionari.

Il Tar di omissis (numero di registro generale omissis) con sentenza pubblicata il 20.12.2021 ha accolto il ricorso di due cittadini, annullando l’ordinanza di demolizione emanata da omissis nei loro confronti, ritenendo invece operativo il disposto di cui all’art. 3 e che, pertanto, “il firmatario della stessa era privo del relativo potere, per essere la sua nomina nulla, a cagione della condanna penale subita. Stante la carenza di potere in capo al dirigente di cui si tratta, la stessa non poteva evidentemente non propagarsi agli atti, dal medesimo adottati, nonostante l’evidenziata carenza di potere”. Si precisa al riguardo che la citata sentenza del TAR è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. omissis del omissis, che ha rigettato l’appello, statuendo, in particolare, la piena e automatica operatività della previsione di cui all’art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 39 del 2013 nei confronti del dirigente esterno.

Tutto ciò considerato e ritenuto, quindi, l’ANAC ha deliberato  l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013, degli incarichi dirigenziali conferiti ai Dott.ri omissis e omissis e la conseguente nullità dei relativi atti di conferimento e dei contratti, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013.

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