Medico rivela notizia riservata ad un giornalista: condannata

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 32527 dep il 23 agosto 2022

La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui X è stata condannata per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. X, nella qualità di incaricata di pubblico servizio e, in particolare, di direttore dell’istituto di medicina legale, violando i doveri inerenti la funzione, avrebbe informato il giornalista Y, dell’esito della autopsia giudiziaria appena compiuta dal suo collega Z, dicendogli che non si trattava di morte naturale ma di strangolamento; in tal modo l’imputata avrebbe rivelato una notizia di ufficio che doveva restare segreta, determinando la pubblicazione sul giornale on line dell’articolo. 

In realtà, hanno spiegato i Giudici che: a) dopo la pubblicazione della notizia furono avanzati sospetti, quanto al soggetto che aveva potuto rivelare la notizia, sul medico legale Z, che aveva compiuto l’esame autoptico, ma, si è aggiunto, detti sospetti in seguito caddero non avendo trovato conferma l’ipotesi investigativa in ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso Y al legale di Z con cui il primo escluse di aver appreso la notizia dal secondo, la cui posizione fu in seguito archiviata; b) al momento in cui fu pubblicata la notizia- alle ore 16,28- presso l’istituto di medicina legale era presenti, oltre a Z, l’imputata che aveva appreso da Z dell’esito dell’autopsia; c) la X quel pomeriggio fu contattata da Y alle 16,18, alle 16,32, cioè pochissimi minuti prima e dopo la pubblicazione della notizia, ed anche alle 18,22.

Sulla base di tale quadro di riferimento e tenuto conto che la eccezione di inutilizzabilità ad oggetto le dichiarazioni dibattimentali di Y, la Corte ha spiegato correttamente che il giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputata è stato formulato prescindendo dalla dichiarazione dibattimentale in cui Y riferì di aver appreso dall’imputata della notizia.

Il giudizio di responsabilità è stato fatto correttamente discendere da una serie di ulteriori elementi di prova, di cui si è detto, e cioè che: a) oltre a Z, solo l’imputata sapeva della notizia; b) solo l’imputata ebbe proprio quel pomeriggio reiterati contatti con Y proprio nei momenti in cui si apprese dell’esito dell’autopsia. Un giudizio di responsabilità formulato sulla base di una valutazione del compendio probatorio che prescinde dalla dichiarazione ritenuta inutilizzabile dalla ricorrente. 

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