CTR Basilicata, sentenza n. 126 del 27 aprile 2022
La Commissione di Tributaria di Potenza in primo grado ha ritenuto che al contribuente non spetti la detrazione di imposta di cui all’art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 per l’immobile che costituiva la casa del custode dell’Istituto – inagibile, in quanto danneggiato dal sisma del 9.09.1998, perché l’odierno appellante, omettendo di denunziarne lo stato di inagibilità, non avrebbe consentito al Comune il relativo accertamento.
Tuttavia, lo stato di inagibilità era già noto all’Ente perché è stato oggetto di un’ordinanza di sgombero del 26.10.1998 (all. n. 14). La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha precisato che: “in tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune” (Cassazione civile, Sez. Trib., 21/09/2016, n.18453). Pertanto, la mancata dichiarazione per l’immobile in questione, già dichiarato inagibile dal Comune impositore, non era dovuta e le relative sanzioni appaiono non sorrette dalla colpevolezza dell’Istituto contribuente.