Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 300 del 4 ottobre 2022
Il convenuto, seppur inquadrato quale dirigente medico presso l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale, in regime di intramoenia, avrebbe svolto attività libero – professionale continuativa intramuraria e abusiva, anche durante l’orario di servizio, con impiego di ambulatori e apparecchiature diagnostiche ospedaliere, senza l’emissione di validi documenti fiscali a fronte della percezione di compensi dai pazienti e con l’illegittima prescrizione di farmaci a carico del S.S.N., nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018.
Per questi stessi fatti, sarebbe stato già deferito all’A. G. per i reati di cui agli artt. 314 c.p., 640 comma 2 c.p., 323 c.p. e 479 c.p.
Nel caso in esame, come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero, l’occultamento doloso è ravvisabile già nella stessa condotta omissiva, serbata dal convenuto nell’astenersi sistematicamente dal richiedere di volta in volta le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle diverse attività extraistituzionali, ovvero nel travalicarne i limiti.
Ne consegue che “la sussistenza dell’occultamento doloso (…) è evidente” se “attuato mediante un silenzio, consapevolmente serbato, sullo svolgimento” delle attività extraistituzionali (Sez. I App., sent. n. 151/2018).
Infatti, “non occorre uno specifico comportamento a ciò finalizzato, ma un fatto oggettivo che impedisca la conoscibilità della realizzazione del nocumento al danneggiato (Sez. II App., sentt. n. 189/2018, n. 353/2014, n. 416/2013 e n. 616/2011).
Pertanto, l’exordium praesciptionis, anche a non voler accedere alla tesi più restrittiva che lo identifica nel rinvio a giudizio, non può essere comunque individuato prima della data di invio della notitia damni alla Procura erariale (nota n. 0286672/2020 del 10.9.2020).
Ne consegue, per queste voci di danno, la reiezione dell’eccezione di prescrizione.