Corte Costituzionale, ordinanza n. 204 del 1° settembre 2022
(cfr. https://iusmanagement.org/2022/11/13/la-corte-costituzionale-ci-ripensa-il-blocco-delle-procedure-esecutive-nei-confronti-del-ssn-della-calabria-e-incostituzionale/)
I giudizi a quibus, aventi ad oggetto pignoramenti eseguiti presso il tesoriere dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, sono stati sospesi per effetto del “blocco” delle procedure esecutive disposto dalla norma censurata fino al 31 dicembre 2020 e prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
Il Tribunale di Cosenza ipotizza che la norma censurata abbia leso il diritto di tutela giurisdizionale dei creditori procedenti e, nel contempo, alterato la parità delle parti nel processo esecutivo.
In entrambi i giudizi incidentali è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate, attesa la sopravvenuta sentenza n. 236 del 2021, con la quale questa Corte ha già dichiarato non fondate le questioni medesime con riferimento alla norma originaria e costituzionalmente illegittima la sola disposizione di proroga del blocco.
Tutte le parti ricorrenti hanno denunciato la sopravvenienza dell’art. 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, disposizione che ritengono elusiva della citata sentenza n. 236 del 2021, per avere essa stabilito un nuovo “blocco” delle esecuzioni nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, con durata protratta fino al 31 dicembre 2025.
La Corte Costituzionale ha osservato che si tratta, quindi, di un “blocco” delle esecuzioni soggettivamente circoscritto rispetto a quello oggetto delle censure in scrutinio, giacché riferito soltanto agli enti sanitari della Regione Calabria.
Soprattutto, ne è differente la ratio, la quale infatti non concerne le esigenze generali di programmazione dei saldi durante l’emergenza pandemica, ma esigenze specifiche connesse all’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.
Tra la misura oggetto delle questioni in esame e quella sopravvenuta per gli enti sanitari calabresi non vi è neppure continuità cronologica, in quanto l’una è cessata il 31 dicembre 2020 in conseguenza della sentenza n. 236 del 2021, mentre l’altra, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2021, opera soltanto dalla «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», cioè soltanto dal 21 dicembre 2021, tanto che, come riferito ex parte, nel giudizio principale nel quale è stata emessa l’ordinanza iscritta al n. 182 reg. ord. 2021 si è proceduto – durante lo iato temporale tra l’una misura e l’altra – all’assegnazione delle somme pignorate.
In definitiva, non si tratta della proroga di uno stesso “blocco” esecutivo, ma di un “blocco” del tutto diverso, sicché, da un lato, non può semplicemente estendersi il thema decidendum, come fatto nella ricordata sentenza sulla proroga della misura di gestione pandemica, dall’altro, la nuova norma non rileva nell’iter logico-giuridico della decisione odierna, mancando quindi la stretta pregiudizialità che, sola, consente a questa Corte di sollevare innanzi a sé una questione incidentale su una norma diversa da quella indicata dal rimettente (ex plurimis, sentenze n. 230, n. 218, n. 203 e n. 49 del 2021).